Art.10 comma 4 (Flessibilità del programma di esercizio) del Contratto di Servizio 2017-2021 che riportiamo testualmente: - “Nei casi di sospensione del servizio di cui al comma precedente, per i quali sia previsto servizio sostitutivo a totale o parziale sostituzione del servizio ferroviario, tale servizio sostitutivo deve essere comunque effettuato con un numero di autobus e/o autoveicoli sufficiente a trasportare tutti i passeggeri statisticamente presenti sul treno e in modo tale da garantire il servizio presso le stazioni e fermate previste sulla tratta ferroviaria oggetto del disservizio, salvo casi di manifesta impossibilità”. Ma in effetti non è proprio così, difatti nelle note della riprogrammazione oraria viene fatto esplicitamente presente che: “Sostituito con bus, che fermano nel piazzale antistante la stazione ad eccezione delle località in cui non è possibile la sosta dei bus: Militello e Scordia.